Codice degli Incentivi 2026 - il nuovo approccio alle misure agevolative
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Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo “CODICE DEGLI INCENTIVI” contenuto nel D.Lgs. n. 184/2025 con l’obiettivo di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese disponendo le disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale Il “Codice degli incentivi” definisce l'intero “ciclo di vita dell'incentivo”: programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
Il nuovo Codice è strutturato in cinque Capi e si articola in 28 articoli: una riforma organica che regolamenta requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, esclusioni, rendicontazione e revoca.
Di seguito forniamo un dettaglio dei punti più salienti del provvedimento SCARICABILE QUI.
Il nuovo “Codice degli incentivi” prevede un “bando-tipo” e specifici criteri di premialità, ma anche un’attenzione particolare per le PMI riservando loro una dotazione finanziaria minima, pari al 60% delle risorse di ogni incentivo, di cui almeno il 25% destinato a micro/piccole imprese.
Il nuovo “Codice” non si applica agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (come, ad esempio, i crediti d’imposta automatici) e agli incentivi fiscali in materia di accise; inoltre, non ne sono esclusi anche gli incentivi contributivi, salvo alcune eccezioni.
Un elemento importante presente nel nuovo “Codice degli Incentivi”, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è la definizione di “impresa” che include in tale concetto anche i professionisti. Il nuovo Codice all’articolo 2, lettera d), difatti, individua quale definizione di “impresa”: “qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento”.
Al contempo, inoltre, fornisce alla lettera v) del citato articolo anche una definizione di “lavoratore autonomo” che considera tale la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge n. 81/2017, ivi incluso sia il libero professionista iscritto agli ordini professionali che l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi (Art. 1 c. 2, legge n. 4/2013).
Sempre in tema di lavoratori autonomi, il codice individua all’articolo 10 le norme per la “Partecipazione del lavoratore autonomo” stabilendo che laddove il bando preveda la loro partecipazione essi accedano alle medesime condizioni previste per le PMI, ad esclusione di taluni specifici requisiti.
Il nuovo Codice con l’articolo 16 dispone le regole per contrastare la delocalizzazione e per salvaguardare i livelli occupazionali nel sistema degli incentivi.
SISTEMA INCENTIVI ITALIA: I SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE
Il Codice regolamenta all’articolo 3 del D.Lgs. n. 184/2025 un vero e proprio “catalogo” di servizi chiamato “Sistema incentivi Italia” realizzato attraverso il potenziamento di due strumenti digitali:
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la piattaforma “Incentivi.gov.it”
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il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
in cui sono resi disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento delle diverse attività previste lungo l’intero ciclo di vita dell’incentivo.
Il catalogo di servizi disponibile nei due strumenti digitali comprende:
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la redazione, l’aggiornamento e la pubblicità del “Programma degli incentivi”;
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l’elaborazione di “schemi di bando”, ai sensi dell’articolo 6, comma 3;
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la disponibilità di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell’articolo 11, comma 4;
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la messa a disposizione di servizi per l’accesso agli incentivi, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell’articolo 13, comma 6;
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l’istruttoria per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 9;
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l’assistenza ai responsabili di amministrazioni responsabili con riferimento alle attività riguardanti il monitoraggio e l’assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
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estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attività di valutazione ex ante, ai sensi dell’articolo 21;
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funzionalità dirette a favorire la conoscibilità degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all’articolo 21.
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 184/2025 individua specificatamente il programma degli incentivi che ogni amministrazione centrale dovrà adottare e con il quale sono individuati:
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gli obiettivi strategici di sviluppo;
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gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);
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il cronoprogramma di massima attuazione;
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il quadro finanziario.
Per assicurare l’adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Mimit è istituito il “Tavolo permanente degli incentivi” costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli strumenti digitali agevoleranno i soggetti beneficiari nel gestire il processo per beneficiare delle agevolazioni.
È previsto dal nuovo Codice degli incentivi, difatti, che i soggetti competenti provvedano a sviluppare servizi di accesso digitale per:
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la compilazione guidata e l’accoglienza delle istanze di accesso;
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l’acquisizione della documentazione pertinente;
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il controllo automatizzato dei requisiti di accesso;
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il monitoraggio e la rendicontazione;
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la comunicazione con i proponenti, a tal fine è prevista un’implementazione dell’utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema incentivi Italia.
Le piattaforme digitali dovranno essere sono concepite secondo i criteri di interoperabilità di cui all’articolo 12, comma 2, del Codice dell’amministrazione Digitale, (D.Lgs. n. 82/2005), ancheper favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi.
ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI
L’articolo 6 del decreto in commento definisce il bando-tipo regolamentando gli aspetti legati all'attuazione degli incentivi e stabilendo che gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili.
I bandi, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, contengono in via generale i seguenti elementi:
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finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
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risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
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individuazione del soggetto competente;
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condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti;
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operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell’agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
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agevolazioni concedibili e modalità di determinazione del relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni; eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
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procedura per l'accesso e l'erogazione dell'agevolazione;
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disciplina delle variazioni, intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
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procedure ed effetti della revoca delle agevolazioni;
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modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
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disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione;
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ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei beneficiari;
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disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
Il decreto disciplina specifici criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo e stabilisce l’amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara, sempreché in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette
ELEMENTI PREMIANTI E ISTRUTTORIA
Il nuovo Codice degli incentivi prevede l’assegnazione degli incentivi secondo una specifica istruttoria in cui, tra gli altri, si prevede uno specifico sistema premiante che, oltre a eventuali specifiche premialità ovvero riserve individuate dall'amministrazione responsabile nella definizione degli incentivi in fase di accesso alle agevolazioni è costituito dai seguenti elementi premianti:
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l’avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità (Art.5-ter R.D. n. 1/2012);
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il possesso della certificazione della parità di genere (Art. 46-bis D.Lgs. n. 198/2006;
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l’avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999;
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a valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile;
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la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.
Rispetto agli elementi premianti i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
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attribuzione di punteggio aggiuntivo;
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riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
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incremento dell’ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili.
Inoltre, per garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell’ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, nel rispetto delle finalità e delle caratteristiche dell’incentivo, è riservata alle PMI una quota minima del 60% delle predette risorse, di cui almeno il 25% è destinato alle micro e piccole imprese o ai lavoratori autonomi, ove ammessi ai sensi dell’articolo 10.
È precisato nel nuovo Codice come l’istruttoria possa essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, anche combinando più criteri e definendone ulteriori sulla base delle specificità dell’incentivo:
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attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
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attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
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attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati.
L’articolo 14 del decreto in commento prevede anche una fase di “Soccorso istruttorio” ovvero la possibilità per il soggetto competente di richiedere al proponente ulteriori informazioni, dati o documenti – rispetto a quelli presentati – mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione.
OPERAZIONI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI
Ogni incentivo definisce la tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell’agevolazione. Il nuovo Codice degli incentivi definisce in ogni caso a carattere generale che per essere ammissibili le spese devono risultare:
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pertinenti e imputabili all’operazione ammessa alle agevolazioni;
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tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
La documentazione di spesa deve riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11, legge n. 3/2003, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023. Sono in ogni caso previste particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all’articolo 15, comma 8; - contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
Sarà utilizzata anche una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema incentivi Italia.
Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto; garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale e europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.
Se le agevolazioni costituiscono aiuto di Stato (Art. 107-TFUE), il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento.
Secondo il nuovo Codice degli incentivi le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando, in relazione ai quali sono definiti:
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i termini a decorrere dai quali è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;
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i contenuti e le modalità dell'istanza di accesso, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni;
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l'esatta descrizione dell’oggetto dell’attività istruttoria, nonché eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'incentivo, per l'ammissibilità delle istanze;
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la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione o meno ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti dell'istruttoria.
L’articolo 15 del decreto in esame definisce le procedure e modalità di erogazione. Premesso che le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell’agevolazione e delle caratteristiche dell’operazione agevolata, la norma individua alcune regole generali sull’erogazione, come illustrato nello schema che segue
| AGEVOLAZIONE | EROGAZIONE |
|---|---|
| Contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa |
Effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o più quote in stato di avanzamento o per stati di avanzamento contabile dell'iniziativa. |
| Finanziamento agevolato |
L’erogazione può avvenire in più quote ovvero in un'unica soluzione. |
| Contributi a fondo perduto in conto interessi |
Sono erogati in più quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. |
| Agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie | Le agevolazioni sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresì, le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito |
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Incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio |
Sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi-equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti. |
| Agevolazioni fiscali e contributive | Sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi del “Regime speciale” definito all’articolo 19 del decreto. |
| Agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa | L’erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dall’avanzamento contabile dell’iniziativa, è subordinata alla rendicontazione delle spese |
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